skip to Main Content
INFOLINE +39 010 591926 - +39 010 4074703
Nuove Nature IVA Per Aliquote Allo 0%

Nuove nature IVA per aliquote allo 0%

Rate this post

Natura dell’IVA allo 0% per le fatture elettroniche

Da qualche anno a questa parte la fatturazione elettronica è diventato un argomento molto caldo, spesso dibattuto e che coinvolge una platea sempre più ampia di attori.
Con le misure del 28 febbraio 2020 e del 20 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente approvato l’aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, in seguito al quale si è dato il via all’introduzione di nuovi codici riconducibili alla “Natura” delle operazioni. Vediamo di seguito cosa cambia con l’introduzione di questi nuovi codici.

Innanzitutto tali provvedimenti hanno interessato principalmente la “Natura” delle seguenti operazioni:

-ex N2 (operazioni non soggetti a IVA);

-ex N3 (non imponibili);

-ex N6 (in reverse charge).

Infatti, con i nuovi provvedimenti è stata prevista una separazione in diversi codici in base al tipo di operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9).

A partire dal 1° gennaio 2021 i nuovi codici sono obbligatori, di conseguenza dall’inizio del nuovo anno ogni fattura elettronica deve essere emessa nel pieno rispetto delle novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate. Invece, fino al 31 dicembre 2020, era ancora possibile usare sia le nuove che le vecchie specifiche tecniche, un periodo di transizione scaduto con la fine del vecchio anno.

L’introduzione dei nuovi codici “Natura” è ritenuta funzionale per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre dei precompilati modelli IVA. A tal fine si ricorda che secondo l’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 127 del 2015, a cominciare dalle operazioni fatte dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti IVA le seguenti bozze relative a:

-registri fatture;

-liquidazioni IVA;

-annuale dichiarazione IVA.

Per semplificare i compiti degli interessati l’Agenzia, attraverso il suo sito web ufficiale, ha messo a disposizione un’apposita guida da consultare ai fini di una corretta compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro, linee guida comprensive di alcune utili spiegazioni relative ai nuovi codici.

Di seguito riportiamo l’elenco dettagliato delle nuove NATURE IVA.

-N 1, ex articolo 15

Un codice da usare per le tipologie di operazioni escluse in base all’articolo 15 del DPR 633/72. Nello specifico il codice va usato per:

-gli importi da corrispondere per interessi di mora, per ritardi e per altre irregolarità relative agli adempimenti obbligatori dei committenti/cessionari;

-beni ceduti sotto forma di sconto, abbuono oppure premio;

-importi da versare per rimborsi degli anticipi fatti per conto e nome della controparte, a condizione che siano documentati.

N 2.1, non soggette ex articoli da 7 a 7 septies

Un codice da impiegare per quei tipi di operazioni non assoggettati all’IVA per mancanza del titolo di territorialità in base al DPR 633/72, articoli da 7 a 7 septies, per i quali la fattura è da emettere secondo l’articolo 21 comma 6 bis (vedi anche la riga VE 34 del Modello IVA).

Si ricorda che, in riferimento alle operazioni riportate dal comma 6 bis alla lettera a, è da inserire “inversione contabile”, una dicitura da riportare nella sezione 2.2.1.16.2 del blocco “Altri dati gestionali”.

Si tratta dei beni ceduti/prestazioni di servizi, differenti da quelli previsti dall’articolo 10 comma 1 da 1 a 4 e 9, operazioni svolte nei riguardi di soggetti debitori di IVA. Operazioni per le quali non è più possibile usare il vecchio codice N6.

N 2.2, non soggette altri casi

Tale codice è da usare per determinate operazioni, come ad esempio:

-emissioni di fatture effettuate da contribuenti forfettari;

-tipi di operazioni “monofase” di cui all’ex articolo 74, sempre del DPR 633/72 (es. editoria);

-somma non soggetta (60%) per la cessione di veicoli comprati con l’applicazione dell’IVA detratta per il 40%.

N 3.1, non imponibili esportazioni

Un codice da impiegare al cospetto di beni esportati ex articolo 8, comma 1 lettere a, b, e b bis, tra cui sono anche incluse le seguenti operazioni:

-cessioni effettuate attraverso la spedizione o il trasporto di beni al di là dei confini dell’Unione Europea a favore di cessionari/ commissionari;

-beni presi da depositi IVA e ceduti con spedizione o traporto al di là dei confini dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 331/93, all’ex articolo 50 bis comma 4 lettera g.

Trattasi di tipi di operazioni riportate alla riga VE30, campo 2 del Modello IVA.

N 3.2, non imponibili cessioni intra UE

Un codice da usare di fronte a cessioni intra UE, in base al Decreto Legge n. 331/93, ex articolo 41, tra cui sono inclusi:

-il caso secondo il quale il cedente recapita un bene per conto del compratore UE in un Paese membro differente da quello a cui appartiene l’acquirente;

-il caso secondo cui avviene una cessione di un bene per mezzo di un soggetto nazionale, che fa recapitare il bene dal proprio fornitore UE al cessionario di un diverso Paese membro incaricato al versamento IVA;

-cessione di un bene intra UE preso da un deposito IVA e spedito in un diverso Paese UE, come previsto dal Decreto Legge 331/93, all’articolo 50 bis comma 4 lettera f.

N 3.3, non imponibili cessioni nei confronti della Repubblica di San Marino

Un codice da impiegare per quelle operazioni relative alla cessione di un bene nei riguardi di soggetti appartenenti alla Repubblica di San Marino (vedi anche riga VE30, campo 4 del Modello IVA).

N 3.4, non imponibili tipi di operazioni assimilabili alle esportazioni

Un codice da impiegare per quelle operazioni da assimilare alle cessioni all’esportazione in base al DPR 633/72, articolo 8 bis. A titolo di esempio, rientrano in questa casistica le cessioni di navi funzionali per navigare in mare aperto e impiegate per il commercio. Inoltre, secondo il DPR 633/72, articolo 9, il codice 3.4 è da usare per gli scambi internazionali e per le attività svolte nei riguardi dello Stato Vaticano.

Tipi di operazioni indicate alla riga VE30, campo 5 del Modello IVA.

N 3.5, non imponibili per dichiarazioni di intento

Un codice utile per le operazioni non imponibili svolte nei riguardi di abituali esportatori che rilasciano regolari dichiarazioni di intento (vedi anche riga VE31 Modello IVA).

Il codice può essere usato anche da abituali cessionari esportatori che usano il plafond.

N 3.6, non imponibili altri tipi di operazioni che non partecipano a formare il plafond

Il codice 3.6 è da usare per le fatture da emettere per:

-cessioni riconducibili a beni depositati oppure in transito in territori sottoposti al controllo della Dogana;

-cessioni nei confronti di soggetti residenti o domiciliati al di fuori dell’Unione Europea, secondo il DPR 633/72, ex articolo 38 quater comma 1;

-cessioni riconducibili a beni da introdurre in depositi IVA, in base al Decreto Legge 331/93, ex art. 50 bis comma 4 lettera c;

-prestazioni di servizi e cessioni riconducibili a beni conservati in depositi IVA, Decreto Legge 331/93, ex art. 50 bis comma 4 lettera e e lettera h;

-passaggio di beni tra depositi IVA diversi, come previsto dal Decreto Legge 331/93, ex art. 50 bis comma 4 lettera i.

Tutte operazioni riportate nella riga VE32 del Modello IVA.

N 4, esenti

N 4 è un codice da usare per mettere in evidenza quelle operazioni esenti secondo il DPR 633/72, ex articolo 10.

N 5, regime del margine IVA

Un codice da impiegare in tutti quei casi di fatture riconducibili a operazioni per cui viene applicato il regime relativo ai beni usati, ex articolo 36 del Decreto legge 41/95. A titolo di esempio, il codice N5 è da usare quando viene ceduto un veicolo usato.

N 6.1, inversione contabile cessione rottami e altri materiali:

Il codice N 6.1 è da usare in tutti quei casi in cui nel nostro Paese vengono ceduti rottami, DPR 633/72, articolo 74 commi 7 e 8 (vedi anche riga VE35, campo 2 del Modello IVA).

N 6.2, inversione contabile cessione oro e argento

Un codice utilizzabile per le operazioni relative alle cessioni di oro e argento, secondo quanto riportato dal DPR 633/72, articolo 17 comma 5 (vedi anche riga VE35, campo 3 del Modello IVA).

N 6.3, inversione contabile subappalto nei settori edili

Un codice da impiegare per i servizi resi in ambito edile da parte di subappaltatori senza addebito IVA, secondo il DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettera a (vedi anche riga VE35, sezione 4 del Modello IVA).

N 6.4, inversione contabile cessioni fabbricati

Un codice da usare in relazione a fabbricati ceduti, operazioni per cui l’IVA è a carico dei cessionari, come stabilito dal DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettera a bis (vedi anche riga VE35, campo 5 del Modello IVA).

N 6.5, inversione contabile cessione telefonini

Un codice da usare per le operazioni relative alla cessione di cellulari per cui l’IVA è a carico dei cessionari, come previsto dal DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettera b (vedi anche riga VE35, campo 6 del Modello IVA).

N 6.6, inversione contabile cessione merce elettronica

Il codice N 6.6 è da usare per le cessioni relative a prodotti elettronici (tablet, console, microprocessori, etc.) per i quali l’IVA è a carico dei cessionari, come previsto dal DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettera c (vedi anche riga VE35, campo 7 del Modello IVA).

N 6.7, inversione contabile prestazioni settori edili e connessi

Un codice da usare per prestazioni relative a servizi di demolizione, pulizia o installazione di impianti, operazioni per cui l’IVA è a carico dei concessionari secondo il DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettera a-ter (vedi anche riga VE35, campo 8 del Modello IVA).

N 6.8, inversione contabile operazioni relative ai settori energetici

Un codice da impiegare per le operazioni riconducibili ai settori energetici, per cui l’IVA è a carico dei concessionari secondo il DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettere d bis, d ter e d quater (vedi anche riga VE35, campo 9 del Modello IVA).

N 6.9, inversione contabile casi diversi

Il codice N 6.9 è da usare per nuovi tipi di operazioni non riportate tra quelle sopra citate, operazioni per cui è da applicare l’inversione contabile.

N. 7, IVA assolta in altro Paese dell’Unione Europea

Un codice da usare per quei tipi di operazioni assoggettabili a particolari modalità di assolvimento IVA:

-vendita a distanza;

-attività di servizi relative al campo della telecomunicazione, della tele radiodiffusione e dell’elettronica.

Si ricorda che il Decreto Legislativo 45/2000, a partire dal 10 giugno 2020, ha provveduto ad abrogare tali disposizioni e ha introdurre l’articolo 7-octies del DPR 633/72.

Back To Top

Su questo sito web utilizziamo strumenti di prima o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul vostro dispositivo. I cookie sono normalmente utilizzati per consentire il corretto funzionamento del sito (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma avete il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuterete ad offrirvi un’esperienza migliore. Cookie policy